GLI INCENTIVI FISCALI PROSEGUONO FINO AL 31 DICEMBRE 2021 E SALGONO FINO AL 110%. CHIAMACI SUBITO O SCRIVICI PER APPROFITTARE DI QUESTA OPPORTUNITA’ UNICA!
Il rifacimento del tetto rientra nelle spese di manutenzione straordinaria e come tale beneficia della detrazione dall’imposta IRPEF del 50% per tutto il costo sostenuto. È compreso anche lo smaltimento dell’eternit e la bonifica dell’amianto eventualmente presente su tetto.
Solo per il 2020 inoltre, inserendo particolari isolanti termici nella nuova copertura, la detrazione sale al 65%. Le parti comuni condominiali godono invece di una detrazione fino al 75%.
ATTENZIONE: FINO AL 31 DICEMBRE 2021 LA DETRAZIONE PUO’ SALIRE FINO AL 110%!
Col nuovo anno aumentano gli interventi di efficientamento energetico che possono usufruire dell’ Ecobonus sino al 110%. Si tratta della detrazione Irpef pari al 110% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico sostenute entro il 31 dicembre 2021.
Il Decreto Rilancio (Dl 34/2020) mette nero su bianco una detrazione del 110% – valida per le spese dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 – da recuperare in cinque anni o da trasformare in sconto in fattura. Oppure da cedere a banche e fornitori.
Ma vediamo nel dettaglio, dopo la pubblicazione della Legge di Stabilità, come funziona la detrazione.
Chi può usufruire dell’Ecobonus.
La detrazione per gli interventi di efficientamento energetico e/o antisismico della propria abitazione può essere richiesta dalle persone fisiche. Non è necessario essere proprietari dell’immobile. Le spese per i lavori possono infatti essere sostenute anche da chi detiene l’immobile in comodato, dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado conviventi con il possessore o detentore.
Ecobonus, gli immobili ammessi
La detrazione per gli interventi di efficientamento energetico può essere richiesta per gli edifici abitativi condominiali (prime e seconde case), o unifamiliari (ma solo prime case), a condizione che non siano ancora in costruzione e abbiano già un impianto di riscaldamento. Quest’ultima condizione non vale per l’installazione dei pannelli solari. Se nell’intervento di riqualificazione è compresa una demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’agevolazione è riconosciuta solo per i lavori effettuati sulla parte di edificio esistente.
Anche i lavori sulle parti comuni dei condomìni usufruiscono dell’Ecobonus. Dal 1° luglio 2020, questi interventi avranno una nuova leva perché i condòmini incapienti potranno cedere la loro quota di detrazione alle imprese, che praticheranno uno sconto corrispondente. Le modalità operative saranno definite in dettaglio con un prossimo decreto.
Interventi per cui si può richiedere l’Ecobonus 110%
Per avere il 110% sull’ecobonus bisogna migliorare di due classi la pagella energetica dell’edificio. Il salto di due classi, in linea di massima, è sempre realizzabile se si abbinano cappotto termico (delle facciata e/o del tetto) e caldaia
Interventi sugli involucri degli edifici, vale a dire strutture opache verticali, coperture, pavimenti, finestre e infissi, comprese le demolizioni e ricostruzioni eventualmente connesse con la loro realizzazione che consentano di ottenere una miglioramento di due classi la pagella energetica dell’edificio.. L’agevolazione massima per questi lavori arriva a 60 mila euro per ogni unità immobiliare.
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Anche in questo caso, la detrazione massima ottenibile è 60 mila euro.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sostituzione con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Rientrano in questo gruppo la trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti centralizzati, con contabilizzazione del calore, e l’applicabile della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati. È invece esclusa la trasformazione dell’impianto da centralizzato ad autonomo. Questi interventi danno diritto ad una detrazione massima di 30 mila euro.
Interventi di adeguamento antisismico delle case ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Opcm 3274/2003).
Gli interventi “principali” su cui si applica il 110% sono i cappotti termici, i nuovi impianti di riscaldamento ad alta efficienza e il sismabonus, oltre agli interventi collegati (fotovoltaico, colonnine di ricarica e altre opere di efficientamento eseguite con quelle principali). I lavori edilizi tradizionali, quindi, non hanno il 110%, ma l’aspetto interessante è anche queste agevolazioni – compreso il bonus facciate al 90% e l’ecobonus “ordinario” del 65% – diventano cedibili e trasformabili in sconto.
Cosa fare per ottenere l’Ecobonus 65%
Per accedere alla detrazione è necessario che un tecnico abilitato asseveri la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti. Va infine compilata la scheda informativa relativa ai lavori realizzati. La documentazione deve essere inoltrata all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Le spese devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico, cioè il professionista o l’impresa che ha effettuato i lavori.
Il beneficiario della detrazione deve conservare il certificato di asseverazione redatto dal tecnico, l’APE (ove richiesto), la ricevuta di invio all’Enea tramite internet (o per raccomandata postale) dell’attestato di qualificazione o certificazione/prestazione energetica, la ricevuta del bonifico bancario o postale, le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Per gli interventi che consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria, occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti per il computo del limite massimo della detrazione.
Gli interventi da realizzare:
1 – Cappotto termico in condominio
Coibentazione di strutture opache: pareti e coperture. Ecobonus del 65% (su una spesa di 92.307 euro per unità). O del 70% (se è interessato più del 25% della superficie disperdente) e 75% (con requisiti ex Dm 26 giugno 2015), ma con spesa di 40mila euro per unità. Cosa aggiunge il Dl Rilancio: superbonus al 110%, con recupero in 5 anni, su una spesa di 60mila euro per unità, se è interessato più del 25% della superficie disperdente e c’è salto di classe energetica. Per spese da luglio 2020 a fine 2021. Possibile cessione o sconto in fattura.
2 – Isolamento del tetto di un edificio
Rifacimento del tetto di una casa singola con coibentazione. Bonus edilizio del 50% (su una spesa di 96mila euro per ristrutturazioni). O ecobonus del 65% (su una spesa di 92.307 euro), se si raggiungono i requisiti di rendimento ex Dm 26 gennaio 2010. Cosa aggiunge il Dl Rilancio: con questo intervento di coibentazione della sola copertura è difficile ottenere il 110%. Perché i lavori di isolamento devono incidere su oltre il 25% di superficie disperdente lorda. La novità è la possibilità di cedere il credito o avere lo sconto in fattura per le spese sostenute nel 2020 e 2021.
3 – Impianto termico centralizzato
Sostituzione dell’impianto di riscaldamento condominiale. Detrazione del 50% edilizio (per cambio caldaia senza requisiti particolari) o ecobonus (al 50% per caldaia in condensazione classe A o 65% se ha anche sistema di termoregolazione evoluto). Cosa aggiunge il Dl Rilancio: il bonus è al 110% per la sostituzione con impianti centralizzati a condensazione evoluti o a pompa di calore. Per spese sostenute da luglio a fine dicembre 2021 (massimo 30mila euro per unità immobiliare). Recupero in 5 anni. Possibile cessione o sconto in fattura.
4 – Impianto fotovoltaico (con accumulatore)
Installazione di impianti fotovoltaici per energia. Agevolazioni fiscali. Bonus del 50% (entro il plafond del recupero edilizio). Cosa cambia con il Dl Rilancio: il bonus sale al 110% dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, se l’intervento è eseguito insieme a quelli del superbonus o sismabonus. La spesa massima è di 48mila euro (e comunque di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale; 1.000 per gli accumulatori).10 – Cambio degli infissi in un appartamento
Sostituzione di finestre comprensive di infissi. Agevolazioni fiscali. Bonus del 50% se c’è modifica di materiale, forma e/colore. Limite di spesa di 120mila euro (ecobonus, ma con requisiti di isolamento). O plafond generale di 96mila euro per le ristrutturazioni
Cosa cambia con il Dl Rilancio: Possibile cessione o sconto del bonus. Pare difficile ottenere il superbonus per i lavori “collegati”.
(fonte: EDILPORTALE.COM)
Emme-ci è disponibile a fornirvi tutte le informazioni e preventivi gratuiti.
Qui puoi trovare un utile riassunto.
PREVENTIVO GRATUITO
Il nostro personale tecnico è sempre disponibile
ad incontrarvi per illustrare le nostre soluzioni e attività.