Incentivi Fiscali Capannoni.

ISOLAMENTO TERMICO ED ECOBONUS.

CONFERMATO IL BONUS FISCALE DEL 36% PER IL RISPARMIO ENERGETICO FINO AL 2027.

Col nuovo anno aumentano gli interventi di efficientamento energetico che possono usufruire dell’Ecobonus 36%. Si tratta della detrazione Ires pari al 36% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico sostenute fino al 2027.

Ma vediamo nel dettaglio, dopo la pubblicazione della Legge di Bilancio, come funziona la detrazione.

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Chi può usufruire dell’Ecobonus 36%?

La detrazione per gli interventi di efficientamento energetico può essere richiesta da persone fisiche, compresi i professionisti, società di persone, società di capitali, associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Non è necessario essere proprietari dell’immobile. Le spese per i lavori possono infatti essere sostenute anche da chi detiene l’immobile in comodato, dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado conviventi con il possessore o detentore.

Ecobonus 36%, gli immobili ammessi.

La detrazione per gli interventi di efficientamento energetico può essere richiesta per gli edifici in tutte le categorie catastali, compresi quelli strumentali, a condizione che non siano ancora in costruzione e abbiano già un impianto di riscaldamento. Quest’ultima condizione non vale per l’installazione dei pannelli solari.

Se nell’intervento di riqualificazione è compresa una demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’agevolazione è riconosciuta solo per i lavori effettuati sulla parte di edificio esistente. Anche i lavori sulle parti comuni dei condomìni usufruiscono dell’Ecobonus. Dal 1° gennaio 2016, questi interventi avranno una nuova leva perché i condòmini incapienti potranno cedere la loro quota di detrazione alle imprese, che praticheranno uno sconto corrispondente. Le modalità operative saranno definite in dettaglio con un prossimo decreto.

Interventi per cui si può richiedere l’Ecobonus 36%.

La detrazione IRES del 36% delle spese sostenute fino al 2026 spetta per una serie di interventi: Riqualificazione globale degli edifici esistenti: deve portare a un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A delDM 11 marzo 2008 (come modificato dal) DM 26 gennaio 2010. In questo caso, il tetto del risparmio ottenibile è pari a 100 mila euro.
Interventi sugli involucri degli edifici, vale a dire strutture opache verticali, coperture, pavimenti, finestre e infissi, comprese le demolizioni e ricostruzioni eventualmente connesse con la loro realizzazione che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008 (come modificato dal DM 26 gennaio 2010). L’agevolazione massima per questi lavori arriva a 60 mila euro per unità immobiliare. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Anche in questo caso, la detrazione massima ottenibile è 60 mila euro.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sostituzione con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Rientrano in questo gruppo la trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti centralizzati, con contabilizzazione del calore, e l’applicabile della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati.
È invece esclusa la trasformazione dell’impianto da centralizzato ad autonomo. Questi interventi danno diritto ad una detrazione massima di 30 mila euro. Interventi di adeguamento antisismico delle prime case e degli edifici produttivi ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Opcm 3274/2003). Acquisto, installazione e messa in opera di sistemi domotici, cioè dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative. I dispositivi devono:
  • mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  • consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Cosa fare per ottenere l’Ecobonus 36%?

Per accedere alla detrazione è necessario che un tecnico abilitato asseveri la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti. Per prodotti come finestre o caldaie è richiesta una certificazione fornita dal produttore. Bisogna inoltre produrre l’Attestato di qualificazione energetica. L’obbligo non vale per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici, per l’installazione di pannelli solari e la sostituzione delle finestre. Va infine compilata la scheda informativa relativa ai lavori realizzati. La documentazione deve essere inoltrata all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. In caso di persone giuridiche, le spese possono essere effettuate tramite bonifico bancario normale o altre forme di pagamento tracciabili come RIBA o assegno.
Il beneficiario della detrazione deve conservare il certificato di asseverazione redatto dal tecnico, l’APE (ove richiesto), la ricevuta di invio all’Enea tramite internet (o per raccomandata postale) dell’attestato di qualificazione o certificazione/prestazione energetica, la ricevuta del bonifico bancario o postale, le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per gli interventi che consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria, occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti per il computo del limite massimo della detrazione.
(fonte: EDILPORTALE.COM)

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